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[1]Con regolamento da emanarsi con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge, comprese quelle da osservarsi nella procedura dei giudizi arbitrali di cui all'art. 16.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 15 luglio 1906.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti. Gallo. Massimini. A. Majorana. G. Fusinato. E. Gianturco. F. Cocco-Ortu.
[6]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
