Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]A partire dall'esercizio 1915-916 sara' per quindici anni stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici la somma complessiva di L. 20,000,000 da essere erogata per l'esecuzione di lavori idraulico-forestali nei bacini montani, giusta la specifica ed equa ripartizione da farsi annualmente con la legge di bilancio fra le diverse regioni del Regno, escluse quelle di Basilicata, Calabria, Sardegna ed escluse pure le sistemazioni montane coordinate colle bonifiche. Detta ripartizione sara' fatta con speciale riguardo per le opere contemplate nel comma secondo dell'art. 6.
[2]Le somme che non sono state spese o impegnate nell'anno stesso in cui vengano impostate in bilancio, vanno ad accrescere quelle degli anni successivi e cio' rispettivamente per ciascuna regione. Le norme stabilite nel presente articolo saranno applicate anche alle spese indicate al n. 2 della tabella C.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1910.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Luzatti - Facta - Sacchi - Tedesco - Raineri.
[7]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 2 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009
