Le disposizioni della presente legge sono estese ai lavori di sistemazione nei bacini montani di Basilicata, Calabria, Sardegna e del Sele, ferma sempre restando l'eccezione fatta dal secondo comma dell'articolo 1, e la limitazione, dei fondi di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e sono abrogate nelle rispettive leggi speciali, nei regolamenti e decreti relativi tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili.
Testo vigente dal 3 agosto 1911
