[1]I ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio sono autorizzati ad assumere personale tecnico straordinario per la sistemazione dei bacini montani di cui nella tabella C e nell'articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento; e facendo riconoscere formalmente al personale prima dell'assunzione in servizio il carattere temporaneo del proprio impiego.

[2]Le somme all'uopo occorrenti saranno prelevate dagli stanziamenti di cui all'articolo 6 comma a) della legge suddetta, con obbligo di reintegrazione nel successivo bilancio.

Testo vigente dal 3 agosto 1911

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urn:nir:stato:legge:1911-07-13;774~art19 · fonte del testo

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