A favore di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di pensioni o di assegni indicati nel primo comma dell'art. 1 della legge 26 novembre 1953, n. 876, e' concessa una anticipazione, una volta tanto, sui futuri miglioramenti economici, pari alla meta' di una mensilita' del trattamento di quiescenza loro spettante alla data suddetta a titolo di pensione e di caroviveri. Per la concessione della anticipazione di cui al precedente comma si osservano i criteri previsti per la corresponsione della tredicesima mensilita' dagli articoli 2, primo comma 3 e 4 della legge 26 novembre 1953, numero 876. L'importo della anticipazione di cui al presente articolo va arrotondato per eccesso a lire 100.

Testo vigente dal 12 aprile 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;85~art5 · fonte del testo