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La tredicesima, mensilita' stabilita dalla presente legge assorbe l'indennita' speciale di lire 20.000 annue, prevista dall'art. 7 della legge 4 maggio 1951, n. 306. A tal fine si provvede in ogni caso alla corresponsione al pensionato della tredicesima mensilita'; qualora poi essa sia di importo netto inferiore a lire 20.000 e, in seguito a domanda dell'interessato, si accerti la esistenza del diritto alla indennita' speciale, si dispone la concessione di detta indennita' nella misura differenziale fra lire 20.000 e l'ammontare netto della tredicesima mensilita'.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1953 al 27 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1953-11-26;876~art5 · fonte del testo