Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria e commercio, e' autorizzato a concedere ad Istituti di credito di diritto pubblico e ad Enti esercenti il credito mobiliare, la garanzia, sussidiaria dello Stato, entro i limiti del 70 per cento delle perdite accertate, fino ad un ammontare complessivo di lire un miliardo, per anticipazioni da concedersi ad imprese industriali che intendono riattivare o ricostruire i loro impianti, danneggiati o distrutti da pubbliche calamita', con destinazione da fissarsi con i decreti di concessione della garanzia di cui sopra, nonche' a concorrere negli interessi di cui all'art. 2. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con modificazioni dalla L. 13 febbraio 1952, n. 50, ha disposto (con l'art. 2) che "Il limite della garanzia complessiva dello Stato, di cui all'art. 1 della legge 21 agosto 1949, n. 638, per ciascuna operazione di finanziamento, e' elevato all'80 per cento delle perdite accertate sull'operazione stessa, e quello della garanzia sussidiaria complessiva, limitatamente ai finanziamento delle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane colpite dalle alluvioni posteriori alla entrata in vigore della legge predetta, e' elevato, per un primo fondo di garanzia, a a miliardi.
Testo vigente dal 13 febbraio 1952
