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Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria e commercio, e' autorizzato a concedere ad Istituti di credito di diritto pubblico e ad Enti esercenti il credito mobiliare, la garanzia, sussidiaria dello Stato, entro i limiti del 70 per cento delle perdite accertate, fino ad un ammontare complessivo di lire un miliardo, per anticipazioni da concedersi ad imprese industriali che intendono riattivare o ricostruire i loro impianti, danneggiati o distrutti da pubbliche calamita', con destinazione da fissarsi con i decreti di concessione della garanzia di cui sopra, nonche' a concorrere negli interessi di cui all'art. 2.

Testo in vigore dal 20 settembre 1949 al 13 febbraio 1952

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