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A partire dall'anno finanziario 1967 e fino a tutto l'anno finanziario 1981 e' autorizzata la spesa annua di sei miliardi di lire per la concessione, tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di contributi sugli interessi per la effettuazione di operazioni di credito finanziario ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, e per operazioni finanziarie previste dall'articolo 20, lettera c) della legge stessa, nonche' per le operazioni previste dagli articoli 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131. Le modalita' e condizioni per la erogazione da parte del Mediocredito centrale dei contributi di cui al precedente comma, saranno fissate con provvedimento del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con quello per il tesoro e, quando e' prescritto, con quello per gli affari esteri.

Testo in vigore dal 23 giugno 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-06-11;442~art1 · fonte del testo