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L'ammontare delle anticipazioni creditizie, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni ed aggiunte, effettuate dagli istituti di credito di diritto pubblico e da enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare, e' aumentato di lire 9 miliardi. Di tale somma una quota di 4 miliardi e' riservata a favore di aziende industriali ed artigiane, o consorzi da esse formati, gia' operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia, che avendo cessata la loro attivita' nei suddetti territori in dipendenza di eventi bellici o post-bellici intendano reimpiantare e riattivare i loro stabilimenti nell'Italia, meridionale ed insulare, di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre 1947, n. 1419, o nelle zone industriali di Apuania e nei comuni di Gorizia e di Ancona. La restante quota di 5 miliardi e' destinata al finanziamento della ricostruzione, della riattivazione o trasformazione di aziende industriali ed artigiane distrutte o danneggiate da eventi bellici nella provincia di Trento, nonche' al potenziamento e sviluppo industriale di tale territorio. Le operazioni creditizie di cui al presente articolo previo parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, possono essere effettuate anche da istituti privati autorizzati a compiere operazioni di credito industriale a medio termine e dallo istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, nonche', per quanto riguarda l'artigianato, dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418.
Testo in vigore dal 28 novembre 1950 al 27 dicembre 1951
