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L'ammontare delle anticipazioni creditizie, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni ed aggiunte, effettuate dagli istituti di credito di diritto pubblico e da enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare, e' aumentato di lire 9 miliardi. ((Di tale somma una quota di quattro miliardi e' riservata a favore di aziende industriali ed artigiane, o consorzi da esse formati, gia' operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia, che avendo cessata la loro attivita' nei suddetti territori in dipendenza di eventi bellici o post-bellici intendano reimpiantare e riattivare i loro stabilimenti nell'Italia meridionale ed insulare, di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e all'art. 5, lettera a), della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, o nelle zone industriali di Apuania e nei comuni di Gorizia e di Ancona)). La restante quota di 5 miliardi e' destinata al finanziamento della ricostruzione, della riattivazione o trasformazione di aziende industriali ed artigiane distrutte o danneggiate da eventi bellici nella provincia di Trento, nonche' al potenziamento e sviluppo industriale di tale territorio. Le operazioni creditizie di cui al presente articolo previo parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, possono essere effettuate anche da istituti privati autorizzati a compiere operazioni di credito industriale a medio termine e dallo istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, nonche', per quanto riguarda l'artigianato, dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1951 al 22 dicembre 2008

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Che cosa è cambiato dal 27 dicembre 1951

Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 1950 al 27 dicembre 1951. 7 parole tolte, 25 parole aggiunte.

… credito mobiliare, e' aumentato di lire 9 miliardi. Di tale somma una quota di tolto: 4 aggiunto: quattro miliardi e' riservata a favore di aziende industriali ed artigiane, o consorzi da … dipendenza di eventi bellici o post-bellici intendano reimpiantare e riattivare i loro stabilimenti nell'Italiatolto: , meridionale ed insulare, di cui all'art. 1 tolto: della legge 15 dicembre 1947 aggiunto: del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e all'art. 5, lettera a), della legge 29 dicembre 1948, n. tolto: 1419 aggiunto: 1482, o nelle zone industriali di Apuania e nei comuni di Gorizia e di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-10-27;910~art1 · fonte del testo