Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra
Art. 14 — Liquidazioni già effettuate
Le liquidazioni definitive seguite in base agli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge 26 ottobre 1940, n. 1513, non sono suscettive di revisione.
Testo vigente dal 31 dicembre 1953
