All'accertamento del danno provvede l'intendenza di finanza nella cui circoscrizione il danno si e' verificato. Per i danni alle navi e galleggianti e relativi carichi provvede l'intendenza di finanza competente in relazione al luogo di iscrizione della nave o galleggiante. Per quelli ai beni affidati per trasporto alle Ferrovie e non giunti a destinazione provvede l'intendenza di finanza nella, cui circoscrizione ha sede la stazione ferroviaria di destinazione. Per i danni ai beni indicati nel secondo comma del presente articolo, che erano iscritti in uffici siti in territori non piu' sottoposti alla sovranita' dello Stato italiano o per i quali non sia possibile accertare il luogo d'iscrizione, per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni e per i danni subiti dai cittadini fuori dell'attuale territorio dello Stato provvede il Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art15 · fonte del testo