Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 4 — Beni ammessi alle provvidenze della legge

I benefici della presente legge sono concessi per i danni ai seguenti beni:

  • a)oggetti di vestiario, biancheria, mobilio ed arredi, anche se appartenenti ad enti o a convivenze;
  • b)immobili o mobili adibiti all'esercizio di una attivita' professionale, artigiana, commerciale o industriale;
  • c)immobili e mobili adibiti all'esercizio di attivita' agricola;
  • d)fabbricati diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art4 · fonte del testo