Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra
Art. 4 — Beni ammessi alle provvidenze della legge
I benefici della presente legge sono concessi per i danni ai seguenti beni:
- a)oggetti di vestiario, biancheria, mobilio ed arredi, anche se appartenenti ad enti o a convivenze;
- b)immobili o mobili adibiti all'esercizio di una attivita' professionale, artigiana, commerciale o industriale;
- c)immobili e mobili adibiti all'esercizio di attivita' agricola;
- d)fabbricati diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti.
Testo vigente dal 31 dicembre 1953
