Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 25 — Base di commisurazione dell'indennizzo

L'indennizzo e' concesso in misura pari all'entita' del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente cinque. 6 ((Per i beni che siano stati danneggiati o distrutti nei Comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42 della presente legge l'indennizzo e' corrisposto in misura pari all'entita' del danno valutato come sopra moltiplicato per il coefficiente 8.)) Dall'importo risultante in base al disposto dei precedenti commi, si detrae una quota per vetusta' non superiore al 25 per cento. L'indennizzo, nelle misure stabilite dal presente articolo, e' concesso anche nel caso in cui la particolare natura del bene danneggiato o distrutto non ne consenta, su parere della Commissione prevista dall'articolo 19, in base a decreto dell'Intendenza di finanza, il ripristino.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 settembre 1967, n. 955

6

La L. 29 settembre 1967, n. 955 ha disposto (con l'art. 25, comma 2) che " La locuzione "prezzi vigenti al 30 giugno 1943", di cui al primo comma dell'articolo 25 e al primo comma dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, deve intendersi nel senso di "prezzi vigenti in Italia al 30 giugno 1943"."

Testo vigente dal 12 novembre 1967

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 226/2002

    Questione inammissibile
    29 maggio 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, il quale - prevedendo per la liquidazione di indennizzo da danni di guerra l'applicazione del coefficiente moltiplicatore 5 alla misura pari all'entità del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 -, precluderebbe qualsiasi ulteriore rivalutazione dell'indennizzo stesso ad opera del giudice. E infatti il 'petitum' della questione anzidetta è palesemente incongruo e comunque irrilevante rispetto al risultato che si vorrebbe perseguire, dal momento che la richiesta caducazione del previsto coefficiente di moltiplicazione non spiegherebbe alcun effetto ai fini della decisione sulla domanda di rivalutazione dell'indennizzo, su cui è chiamato a pronunciarsi il giudice rimettente.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 25 Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 12 novembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 12 novembre 1967. 10 parole tolte, 6 parole aggiunte.

L'indennizzo e' concesso in misura pari all'entita' del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente cinque. Per i beni tolto: di cui al primo comma dell'articolo precedente, che siano stati danneggiati o distrutti nei Comuni indicati nel secondo comma tolto: dell'art. 42, aggiunto: dell'articolo 42 della presente legge l'indennizzo e' corrisposto in misura pari all'entita' del danno valutato come sopratolto: , moltiplicato per il coefficiente tolto: otto aggiunto: 8. Dall'importo risultante in base al disposto dei precedenti commi, si detrae una quota …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 settembre 1967, n. 955

    La L. 29 settembre 1967, n. 955 ha disposto (con l'art. 25, comma 2) che " La locuzione "prezzi vigenti al 30 giugno 1943", di cui al primo comma dell'articolo 25 e al primo comma dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, deve intendersi nel senso di "prezzi vigenti in Italia al 30 giugno 1943"."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art25 · fonte del testo