Art. 34 — Prescrizioni del contributo o dell'indennizzo concesso
I contributi e gli indennizzi non riscossi entro tre anni dalla data di comunicazione all'interessato dell'invio alla Tesoreria del titolo di pagamento sono prescritti. Sono parimenti prescritte le semestralita' di contributo o di indennizzo e le annualita' di contributo non riscosse entro tre anni dalla scadenza.
Testo vigente dal 31 dicembre 1953
