Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 36 — Attrezzature e dotazioni di bordo

L'indennizzo o il contributo per navi e galleggianti sono concessi anche per i danni alle macchine utensili ed altre cose mobili depositate in magazzini a terra e costituenti normali ed indispensabili dotazioni di scorta delle navi o galleggianti. La prova della proprieta' dei beni indicati nel comma precedente puo' essere fornita anche con i mezzi previsti dal terzo comma dell'art. 10. Tuttavia, per le navi ed i galleggianti iscritti in uffici di territori non piu' sottoposti alla sovranita' dello Stato italiano e per le loro dotazioni di scorta site in detti territori, la dichiarazione giurata puo' essere resa al pretore ed al notaio dall'interessato e da quattro cittadini italiani.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art36 · fonte del testo