capo II — DISPOSIZIONI PARTICOLARI A SINGOLE CATEGORIE DI BENI
- Art. 36 — Attrezzature e dotazioni di bordo
- Art. 37 — Beni relativi ad attività industriale, commerciale, artigiana, professionale ed intellettuale
- Art. 38 — Beni relativi ad attività agricole
- Art. 39 — Case di abitazione
- Art. 40 — Valutazione di condizioni soggettive
- Art. 41 — Rimborso delle spese di riparazioni eseguite dallo Stato dell'unica casa dei danneggiati meno abbienti
- Art. 42 — Contributo per la ricostruzione di abitazioni
- Art. 43 — Casi di contributo maggiorato per la ricostruzione di abitazioni
- Art. 44 — Parte dei fabbricati non destinata ad abitazione
- Art. 45 — Ricostruzione di una sola unità immobiliare di abitazione
- Art. 46 — Ricostruzione dei fabbricati nelle zone sismiche
- Art. 47 — Condominio per quote divise
- Art. 48 — Danni a fabbricati non espressamente considerati
- Art. 49 — Fabbricati già adibiti ad albergo e ricostruiti per abitazioni
- Art. 50 — Consorzi edili
- Art. 51 — Disposizioni particolari relative ai danni subiti da cittadini italiani nel Territorio Libero di Trieste e nei territori già sottoposti alla sovranità italiana e in Albania
- Art. 52 — Danni subiti da cittadini ed enti italiani all'estero