Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 5 — Beni esclusi dalle provvidenze della legge

Nessun beneficio e' concesso per i danni ai seguenti beni:

  • a)oggetti di metallo prezioso, gioielli in genere, mobili aventi funzioni meramente decorative o di abbellimento;
  • b)armi, attrezzi ed equipaggiamenti da sport e da diporto di qualsiasi genere e relativi accessori;
  • c)automobili, carrozze, cavalli e relativi accessori non adibiti ad uso di lavoro, navi e galleggianti da diporto;
  • d)somme di denaro liquido, titoli, cedole ed altri recapiti al portatore, da chiunque emessi, salva la ricostituzione di quei titoli per i quali leggi speciali prevedono l'ammortamento;
  • e)castelli, ville, riserve di caccia, parchi ed altri immobili destinati esclusivamente ad uso di lusso;
  • f)tombe, cappelle, edicole ed altri monumenti sepolcrali, ad eccezione di quelli appartenenti a confraternite aventi scopo funerario.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art5 · fonte del testo