Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra
Art. 38 — Beni relativi ad attività agricole
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Gli indennizzi ed i contributi previsti dalla presente legge per immobili e mobili relativi all'esercizio di una attivita' agricola si riferiscono:
- a)alle opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria e di provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo e potabile; alle strade poderali e interpoderali ovvero alle teleferiche che le sostituiscono: al fabbricati rurali; alle opere per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; alle opere fondiarie dei pascoli montani; alle cabine di trasformazione ed alle linee fisse e mobili di, distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo; nonche' ai macchinari elettrici di utilizzazione di energia ed agli impianti adibiti alla conservazione e lavorazione di prodotti dell'azienda;
- b)alle colture arboree e piantagioni in genere;
- c)alle macchine, veicoli ed altri attrezzi agricoli
- d)al bestiame bovino da latte, da lavoro e da riproduzione, ai bestiame ovino, suino e caprino; al bestiame equino, limitatamente a non piu' di quattro capi;
- e)alle scorte morte del fondo. L'indennizzo e' altresi' corrisposto, ai sensi del presente articolo, per il bestiame da latte, o destinato a necessita' di famiglia. Per le opere indicate alle lettere a) e b) del presente articolo, ove il danneggiato provveda al loro ripristino, il contributo e' concesso in ragione del 45 per cento della spesa; ove esse ricadano nelle zone elencate nei decreti interministeriali emanati a norma del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33, il contributo stesso puo' essere elevato fino al 60 per cento.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 12 novembre 1967
