Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 48 — Danni a fabbricati non espressamente considerati

Per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati, non considerati espressamente in altre disposizioni della presente legge, il contributo e' concesso nella misura del 40 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'art. 27.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art48 · fonte del testo