Art. 49 — Fabbricati già adibiti ad albergo e ricostruiti per abitazioni
Le norme degli articoli 39, 42 e 46 si applicano anche ai fabbricati, gia' adibiti ad uso di albergo, danneggiati o distrutti per fatto di guerra e ricostruiti ad uso di civile abitazione, a seguito di provvedimento di svincolo alberghiero.
Testo vigente dal 31 dicembre 1953
