Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra
Art. 59 — Mutui
Il proprietario, che per la esecuzione delle opere intende contrarre un mutuo, deve inoltrare la relativa domanda all'intendenza di finanza, che la trasmette all'istituto di credito prescelto dall'interessato.
Testo vigente dal 31 dicembre 1953
