Per i mutui che il proprietario intenda contrarre per il finanziamento delle opere di riparazione o di ricostruzione delle case di abitazione previste dalla presente legge non si applica il disposto dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Testo vigente dal 12 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;607~art5 · fonte del testo