Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 68 — Estensione della legge sul credito fondiario

Salvo quanto e' disposto dall'articolo precedente nei riguardi del trattamento tributario, e fermi rimanendo i maggiori benefici dei quali gli enti finanziatori indicati nell'art. 60 possano usufruire, alle operazioni di mutuo per le ricostruzioni e le riparazioni previste dalla presente legge sono applicabili le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sul credito fondiario.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art68 · fonte del testo