Art. 68 — Estensione della legge sul credito fondiario
Salvo quanto e' disposto dall'articolo precedente nei riguardi del trattamento tributario, e fermi rimanendo i maggiori benefici dei quali gli enti finanziatori indicati nell'art. 60 possano usufruire, alle operazioni di mutuo per le ricostruzioni e le riparazioni previste dalla presente legge sono applicabili le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sul credito fondiario.
Testo vigente dal 31 dicembre 1953
