Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 74 — Assistenza ai sinistrati di guerra

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Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad applicare una ritenuta fino allo 0,50 per cento su ogni somma pagata in relazione alla presente legge, per assicurare ai sinistrati di guerra meno abbienti l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa da parte di enti ed associazioni con compiti assistenziali, giuridicamente riconosciuti.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 10 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art74 · fonte del testo