Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 aprile 1968 al 10 novembre 1977. Leggi il testo vigente →
In attesa di sistemazione definitiva, e' autorizzata la concessione di un indennizzo a favore dei cittadini italiani titolari di beni, diritti ed interessi situati nella zona B del gia' Territorio libero di Trieste, rimasta sotto l'Amministrazione jugoslava. L'indennizzo sara' frattanto calcolato sulla base del valore 1938 attribuito ai beni, moltiplicato per i seguenti coefficienti di maggiorazione:
- a)40 volte sino al valore di 200.000 lire;
- b)20 volte sul valore eccedente le 200.000 lire fino a 2 milioni di lire;
- c)7 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire. Per le ipotesi previste dalle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 9 gennaio 1951, n. 10, l'indennizzo da corrispondere non puo' superare il limite degli indennizzi, rispettivamente, liquidabili ai sensi delle leggi medesime. Sono esclusi dall'indennizzo coloro che entro il 5 gennaio 1956 non avevano presentato la dichiarazione di rinuncia alla residenza nella zona B. Ai fini del presente articolo sono considerati cittadini italiani anche gli enti e le societa' aventi la sede legale nel territorio dello Stato, nonche' gli enti il cui patrimonio, e le societa', il cui capitale apparteneva, alla data del 1 gennaio 1945, per oltre il 50 per cento a cittadini, enti o societa' italiane e che avevano, anteriormente al 5 ottobre 1954, la sede legale nel territorio ceduto alla Jugoslavia in base al Trattato di pace o nella Zona B del gia' Territorio libero di Trieste. Per detti enti e societa' l'indennizzo e' liquidato limitatamente alla partecipazione italiana al 1 maggio 1945.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 marzo 1968, n. 193
2La L. 6 marzo 1968, n. 193 ha disposto (con l'art. 1) che "I coefficienti di cui alle leggi 8 novembre 1956, numero 1325; 6 ottobre 1962, n. 1469; 18 marzo 1958, n. 269, e 2 marzo 1963, n. 387, vengono determinati nella seguente misura: 50 volte sino al valore di 200.000 lire del 1938; 25 volte sul valore eccedente le 200.000 lire del 1938; 12 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire del 1938. Le somme gia' riscosse dagli aventi diritto in base alle leggi sopraindicate vengono considerate come acconti."
Testo in vigore dal 7 aprile 1968 al 10 novembre 1977
