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In attesa di sistemazione definitiva, e' autorizzata la concessione di un indennizzo a favore dei cittadini italiani titolari di beni, diritti ed interessi situati nella zona B del gia' Territorio libero di Trieste, rimasta sotto l'Amministrazione jugoslava. L'indennizzo sara' frattanto calcolato sulla base del valore 1938 attribuito ai beni, moltiplicato per i seguenti coefficienti di maggiorazione:

  • a)40 volte sino al valore di 200.000 lire;
  • b)20 volte sul valore eccedente le 200.000 lire fino a 2 milioni di lire;
  • c)7 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire. Per le ipotesi previste dalle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 9 gennaio 1951, n. 10, l'indennizzo da corrispondere non puo' superare il limite degli indennizzi, rispettivamente, liquidabili ai sensi delle leggi medesime. Sono esclusi dall'indennizzo coloro che entro il 5 gennaio 1956 non avevano presentato la dichiarazione di rinuncia alla residenza nella zona B. Ai fini del presente articolo sono considerati cittadini italiani anche gli enti e le societa' aventi la sede legale nel territorio dello Stato, nonche' gli enti il cui patrimonio, e le societa', il cui capitale apparteneva, alla data del 1 gennaio 1945, per oltre il 50 per cento a cittadini, enti o societa' italiane e che avevano, anteriormente al 5 ottobre 1954, la sede legale nel territorio ceduto alla Jugoslavia in base al Trattato di pace o nella Zona B del gia' Territorio libero di Trieste. Per detti enti e societa' l'indennizzo e' liquidato limitatamente alla partecipazione italiana al 1 maggio 1945.2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 marzo 1968, n. 193

2

La L. 6 marzo 1968, n. 193 ha disposto (con l'art. 1) che "I coefficienti di cui alle leggi 8 novembre 1956, numero 1325; 6 ottobre 1962, n. 1469; 18 marzo 1958, n. 269, e 2 marzo 1963, n. 387, vengono determinati nella seguente misura: 50 volte sino al valore di 200.000 lire del 1938; 25 volte sul valore eccedente le 200.000 lire del 1938; 12 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire del 1938. Le somme gia' riscosse dagli aventi diritto in base alle leggi sopraindicate vengono considerate come acconti."

Testo in vigore dal 7 aprile 1968 al 10 novembre 1977

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Che cosa è cambiato dal 7 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1963 al 7 aprile 1968.

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La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 marzo 1968, n. 193

    La L. 6 marzo 1968, n. 193 ha disposto (con l'art. 1) che "I coefficienti di cui alle leggi 8 novembre 1956, numero 1325; 6 ottobre 1962, n. 1469; 18 marzo 1958, n. 269, e 2 marzo 1963, n. 387, vengono determinati nella seguente misura: 50 volte sino al valore di 200.000 lire del 1938; 25 volte sul valore eccedente le 200.000 lire del 1938; 12 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire del 1938. Le somme gia' riscosse dagli aventi diritto in base alle leggi sopraindicate vengono considerate come acconti."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;269~art1 · fonte del testo