La concessione dell'indennizzo e' subordinata, per i beni che siano stati sottoposti a misure limitative della proprieta' in base a disposizioni emanate dalle autorita' civili o militari jugoslave, alla condizione che gli aventi diritto non abbiano accettato le liquidazioni offerte dagli Uffici jugoslavi o comunque non abbiano riscosso somme a titolo di liquidazione.
Testo vigente dal 10 aprile 1958
