La concessione dell'indennizzo e' subordinata, per i beni che siano stati sottoposti a misure limitative della proprieta' in base a disposizioni emanate dalle autorita' civili o militari jugoslave, alla condizione che gli aventi diritto non abbiano accettato le liquidazioni offerte dagli Uffici jugoslavi o comunque non abbiano riscosso somme a titolo di liquidazione.

Testo vigente dal 10 aprile 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;269~art2 · fonte del testo