Agli invalidi della prima categoria sprovvisti di assegno di superinvalidita' ed agli invalidi dalla seconda all'ottava categoria, l'assegno supplementare, non riversibile, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 29, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' elevato, con effetto dal 1 luglio 1953, rispettivamente a lire 239.280, 88.500, 60.617, 39.609, 25.693, 20.868, 16.178, 10.596.

Testo vigente dal 27 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-11;263~art3 · fonte del testo