Nelle more del realizzo dei crediti verso il Governo argentino da parte dell'U. I. C. e nei limiti dell'importo di lire 60 miliardi il Mediocredito potra' contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'((art. 5)) del regio decreto-legge del 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro Istituti centrali di categoria e con enti assicurativi e previdenziali. All'uopo, esso puo' cedere gli effetti ricevuti al risconto, munendoli della sua girata, ovvero puo' costituirli in pegno; puo' costituire in garanzia obbligazioni e buoni fruttiferi da esso posseduti; esso puo', inoltre, valersi anche del ricavato dei prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente. Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potra' essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 22 febbraio 1958

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Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1957 al 22 febbraio 1958. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… Mediocredito potra' contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'art. tolto: 25 aggiunto: 5 del regio decreto-legge del 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-12-03;1196~art4 · fonte del testo