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Nelle more del realizzo dei crediti verso il Governo argentino da parte dell'U. I. C. e nei limiti dell'importo di lire 60 miliardi il Mediocredito potra' contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'art. 25 del regio decreto-legge del 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro Istituti centrali di categoria e con enti assicurativi e previdenziali. All'uopo, esso puo' cedere gli effetti ricevuti al risconto, munendoli della sua girata, ovvero puo' costituirli in pegno; puo' costituire in garanzia obbligazioni e buoni fruttiferi da esso posseduti; esso puo', inoltre, valersi anche del ricavato dei prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente. Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potra' essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1957 al 22 febbraio 1958

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