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In favore del fondo di previdenza del personale doganale costituito con legge 12 luglio 1912, n. 811, vanno disposte assegnazioni nella misura del 20 per cento delle somme versate da enti e privati, in conto entrate eventuali del Tesoro ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per servizi straordinari nell'interesse del commercio effettuati dal personale doganale. La differenza tra le somme affluite in Tesoreria, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per i servizi svolti dai militari della guardia di finanza e la spesa relativa alla corresponsione agli stessi del trattamento di missione, per i servizi svolti fuori dell'ufficio doganale, e' assegnata con decreto del Ministro per il tesoro in ragione: del 23 per cento al fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza; del 2 per cento alla cassa ufficiali della guardia di finanza; del 74 per cento al fondo di assistenza per i finanzieri per essere distribuita in premi ai militari del Corpo, secondo criteri analoghi a quelli fissati dall'articolo 4 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e modalita' da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze; dell'1 per cento al fondo a disposizione del comando generale della guardia di finanza per essere utilizzato ai fini assistenziali in favore del personale in servizio ed in congedo e per la corresponsione di premi ai militari distintisi in operazioni di servizio, secondo modalita' da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze. Al fondo di previdenza del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette viene versato il 25 per cento delle somme affluite in Tesoreria, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per indennita' dovute dai privati per le analisi delle merci e per i riscontri tecnici eseguiti fuori orario o fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette; allo stesso fondo e' altresi' attribuito il 40 per cento sulla differenza tra le somme versate dai privati per i servizi svolti dal personale delle imposte di fabbricazione e le indennita' di missione gia' liquidate al personale stesso. Al fondo di assistenza per i finanzieri e' assegnata la differenza fra le somme affluite in Tesoreria ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione svolti dai militari della guardia di finanza e la spesa relativa alla corresponsione del trattamento di missione ai militari stessi. In favore dei fondi di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, delle intendenze di finanza, per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il personale provinciale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e per il personale periferico delle tasse e imposte indirette sugli affari sono autorizzati prelievi in misura complessiva pari al 30 per cento dei gettiti derivanti dall'applicazione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. La ripartizione delle somme in favore dei fondi di previdenza sara' effettuata in proporzione al numero degli iscritti di ciascun fondo tenendo conto della ritenuta prevista dall'articolo 10 del decreto n. 648 del 1972 nonche' di ogni altro provento in favore dei fondi stessi, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. In favore del fondo di previdenza per il personale provinciale dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari saranno disposte, con decreto del Ministro per il tesoro, assegnazioni di somme, nella misura stabilita dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1971, n. 545, in relazione al versamento alle entrate eventuali del Tesoro, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, degli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari e dai procuratori delle tasse e imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e successive modificazioni. In nessun caso le somme da versare, ai sensi dei precedenti commi, ai singoli fondi di previdenza possono superare l'importo delle somme versate agli stessi per l'anno 1973.
Testo in vigore dal 24 novembre 1973 al 17 luglio 1984
