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In favore del fondo di previdenza del personale doganale costituito con legge 12 luglio 1912, n. 811, vanno disposte assegnazioni nella misura del 20 per cento delle somme versate da enti e privati, in conto entrate eventuali del Tesoro ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per servizi straordinari nell'interesse del commercio effettuati dal personale doganale. ((Le somme affluite in tesoreria, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per i servizi svolti dalla Guardia di finanza nei settori delle dogane e delle imposte di fabbricazione, indicati nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 14 luglio 1971 e 29 luglio 1971, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 29 luglio 1971 e n. 193 del 31 luglio 1971, sono versate per il cinquanta per cento in conto entrate eventuali del Tesoro. La parte residua riferibile ai servizi riguardanti ciascuno dei suddetti settori, detratta la relativa spesa per la corresponsione ai militari della Guardia di finanza del trattamento di missione, e' assegnata con decreto del Ministro del tesoro, anche in eccedenza ai limiti indicati nell'ultimo comma:

  • a)per i servizi relativi alle dogane, in ragione:
  • 1)del ventitre per cento, al fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza;
  • 2)del due per cento, alla cassa ufficiali della Guardia di finanza;
  • 3)del cinquanta per cento al fondo assistenza per i finanzieri per i fini istituzionali riferiti alla previdenza;
  • 4)del ventiquattro per cento al fondo assistenza per i finanzieri per essere distribuita in premi ai militari del Corpo secondo criteri analoghi a quelli fissati dall'articolo 4 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e modalita' da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;
  • 5)dell'uno per cento al fondo a disposizione del Comando generale della Guardia di finanza per essere utilizzato ai fini assistenziali in favore del personale in servizio ed in congedo e per la corresponsione di premi ai militari distintisi in operazioni di servizio, secondo le modalita' da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;
  • b)per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione, al fondo di assistenza per i finanzieri per i fini istituzionali riferiti alla previdenza)). 8 Al fondo di previdenza del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette viene versato il 25 per cento delle somme affluite in Tesoreria, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per indennita' dovute dai privati per le analisi delle merci e per i riscontri tecnici eseguiti fuori orario o fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette; allo stesso fondo e' altresi' attribuito il 40 per cento sulla differenza tra le somme versate dai privati per i servizi svolti dal personale delle imposte di fabbricazione e le indennita' di missione gia' liquidate al personale stesso. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 13 luglio 1984, n. 302)). 8 In favore dei fondi di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, delle intendenze di finanza, per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il personale provinciale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e per il personale periferico delle tasse e imposte indirette sugli affari sono autorizzati prelievi in misura complessiva pari al 30 per cento dei gettiti derivanti dall'applicazione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. La ripartizione delle somme in favore dei fondi di previdenza sara' effettuata in proporzione al numero degli iscritti di ciascun fondo tenendo conto della ritenuta prevista dall'articolo 10 del decreto n. 648 del 1972 nonche' di ogni altro provento in favore dei fondi stessi, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. In favore del fondo di previdenza per il personale provinciale dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari saranno disposte, con decreto del Ministro per il tesoro, assegnazioni di somme, nella misura stabilita dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1971, n. 545, in relazione al versamento alle entrate eventuali del Tesoro, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, degli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari e dai procuratori delle tasse e imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e successive modificazioni. In nessun caso le somme da versare, ai sensi dei precedenti commi, ai singoli fondi di previdenza possono superare l'importo delle somme versate agli stessi per l'anno 1973.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 luglio 1984, n.302

8

La L. 13 luglio 1984, n.302 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "le disposizioni recate dall'articolo 6 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo in vigore dal 17 luglio 1984 al 1 gennaio 1990

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