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Il trattamento accessorio complessivo, comprensivo dell'indennita' pensionabile, esclusi i compensi per lavoro straordinario, il trattamento di missione, l'indennita' integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia, la tredicesima mensilita', nonche' l'indennita' meccanografica, l'indennita' di cui all'articolo 2 della legge 10 novembre 1970, n. 869, limitatamente al personale della salina e di Volterra, il soprassoldo per le funzioni di pagatore del personale di lavoro e le indennita' di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 721, effettivamente percepite nell'anno dal personale cui compete l'indennita' pensionabile prevista dal precedente articolo 1, non puo' superare l'importo della misura iniziale dell'indennita' di funzione spettante alla qualifica di primo dirigente nello stesso periodo. Ove si rendesse necessario procedere a riduzioni, del detto trattamento accessorio complessivo, le stesse dovranno essere operate sulle competenze accessorie: diverse dall'indennita' pensionabile. I criteri e le modalita' per la riduzione del trattamento accessorio di cui al comma precedente, o per l'eventuale recupero di somme percette in eccedenza, saranno determinati con decreto del Ministro per le finanze.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1973 al 17 dicembre 1978
