Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1952 al 10 ottobre 1952. Leggi il testo vigente →
La spesa relativa alla concessione del contributo previsto nell'articolo precedente sara' fronteggiata mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.
Testo in vigore dal 6 agosto 1952 al 10 ottobre 1952
