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[1]Gli alloggi per gli ufficiali devono essere decorosi e adeguati al grado. La cubatura delle cabine ad essi assegnate deve essere non inferiore a metri cubi 12, se la nave ha piu' di 1600 tonnellate di stazza lorda, e non inferiore a metri cubi 8, se la nave ha una stazza lorda minore.

[2]A ogni ufficiale spetta una cabina: il letto o cuccetta deve essere fornito di due materassi dei quali uno di lana, e di due guanciali, dei quali uno di lana, oltre che della biancheria prevista nell'art. 18.

[3]Gli allievi ufficiali possono essere alloggiati due per cabina.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art10 · fonte del testo