Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999. Leggi il testo vigente →
[1]Gli alloggi per gli ufficiali devono essere decorosi e adeguati al grado. La cubatura delle cabine ad essi assegnate deve essere non inferiore a metri cubi 12, se la nave ha piu' di 1600 tonnellate di stazza lorda, e non inferiore a metri cubi 8, se la nave ha una stazza lorda minore.
[2]A ogni ufficiale spetta una cabina: il letto o cuccetta deve essere fornito di due materassi dei quali uno di lana, e di due guanciali, dei quali uno di lana, oltre che della biancheria prevista nell'art. 18.
[3]Gli allievi ufficiali possono essere alloggiati due per cabina.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
