[1]La cubatura, di cui agli articoli 10, 11 e 13, deve essere. calcolata al netto degli spazi occupati da boccaporti, scale, tunnel, maniche a vento, o da qualsiasi altro ingombro fisso.

[2]Il volume del letto, della mobilia e degli oggetti di arredamento, qualunque ne sia la dimensione, non deve essere detratto.

[3]Per la determinazione di tale cubatura si moltiplichera' la superficie orizzontale per l'altezza misurata tra la faccia superiore del fasciamento del ponte inferiore e la faccia inferiore del fasciame del ponte soprastante. ((3))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271

2

Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".

Testo vigente dal 24 agosto 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 agosto 1999

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999. 1 parola aggiunta.

Per la determinazione di tale cubatura si moltiplichera' la superficie orizzontale per l'altezza misurata tra la faccia superiore del fasciamento del ponte inferiore e la faccia inferiore del fasciame del ponte soprastante. aggiunto: 3

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271

    Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art21 · fonte del testo