Art. 21
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[1]La cubatura, di cui agli articoli 10, 11 e 13, deve essere. calcolata al netto degli spazi occupati da boccaporti, scale, tunnel, maniche a vento, o da qualsiasi altro ingombro fisso.
[2]Il volume del letto, della mobilia e degli oggetti di arredamento, qualunque ne sia la dimensione, non deve essere detratto.
[3]Per la determinazione di tale cubatura si moltiplichera' la superficie orizzontale per l'altezza misurata tra la faccia superiore del fasciamento del ponte inferiore e la faccia inferiore del fasciame del ponte soprastante.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
