Art. 32
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[1]La cambusa per la conservazione dei viveri e' obbligatoria a bordo di ogni nave destinata a traversate di oltre 24 ore.
[2]La cambusa deve essere isolata dagli altri locali, illuminata e ben ventilata e ubicata con un lato a murata. Essa deve essere tenuta libera da qualsiasi oggetto non inerente all'uso cui' e' destinata.
[3]Se per necessita' inevitabili debbano passare nella cambusa tubi di vapore questi dovranno essere isolati accuratamente.
[4]Gli armadi, da sistemarsi nella cambusa, possibilmente metallici, devono essere facilmente lavabili e muniti di aperture con reti metalliche a maglie finissime.
[5]La cambusa deve essere fornita di apposita cassa zincata per la conservazione delle gallette.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
