Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali
Art. 35
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999. Leggi il testo vigente →
Per le navi da carico che abbiano piu' di 30 persone di equipaggio e che siano destinate a traversate che durino piu' di quattro giorni, deve esistere a bordo un impianto speciale per la fabbricazione del pane. Tale impianto puo' essere sistemato anche nel locale della cucina.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
