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Per le navi da carico che abbiano piu' di 30 persone di equipaggio e che siano destinate a traversate che durino piu' di quattro giorni, deve esistere a bordo un impianto speciale per la fabbricazione del pane. Tale impianto puo' essere sistemato anche nel locale della cucina.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art35 · fonte del testo