Art. 43
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[1]Sulle navi che devono oltrepassare il 36° parallelo di latitudine nord o sud, deve essere impiantato un sistema di riscaldamento completo ed efficace (con esclusione delle stufe a carbone ovvero ad altro combustibile) in tutti gli alloggi e in tutti gli altri locali destinati all'equipaggio.
[2]Saranno riscaldati anche la sala nautica e i locali della timoneria.
[3]I mezzi di riscaldamento devono essere tali da assicurare permanentemente una temperatura non inferiore a 16° C., con temperatura esterna uguale a zero.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
