Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999. Leggi il testo vigente →

[1]Sulle navi che intraprendono viaggi toccando porti situati nel Mar Rosso, nel Golfo di Aden, nel Golfo Persico, nel Golfo di Guinea e Congo, nel Golfo di Bengala, nei mari della Sonda, nel Brasile settentrionale, e' obbligatoria una installazione di aria condizionata in almeno due locali destinati all'equipaggio e cioe', nell'ambulatorio o, dove esista, nella infermeria e in un locale di ristoro facilmente accessibile dal locale di macchina.

[2]Sulle navi adibite a servizi esclusivamente locali nei mari indicati nel comma precedente, devono essere installati opportuni impianti per la distribuzione dell'aria condizionata negli alloggi, nei refettori, negli ambienti di riunioni, nei locali destinati ad uso sanitario, nella sala nautica e nei locali della timoneria.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art44 · fonte del testo