Art. 45
[1]Ogni locale destinato all'alloggio e al lavoro dell'equipaggio deve essere provvisto di luce sufficiente. Quando con tempo chiaro risulti insufficiente la luce naturale, dovra' ricorrersi all'illuminazione artificiale.
[2]Tanto l'una quanto l'altra saranno ritenute sufficienti quando rendano possibile la lettura della stampa ordinaria di un comune giornale.
[3]Per l'illuminazione artificiale e' da preferirsi la luce elettrica; comunque, se a bordo esista un impianto elettrogeneratore, la luce elettrica deve essere installata anche nei locali destinati all'equipaggio.
[4]E' prescritta la luce azzurra sussidiaria nei locali adibiti a dormitorio.
[5]La tipografia deve essere situata in modo da avere di giorno sufficiente luce naturale. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271
3Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Testo vigente dal 24 agosto 1999
