Art. 56
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[1]Il quantitativo minimo giornaliero di acqua dolce per i vari usi, escluso il bucato, non deve essere, nei climi temperati, inferiore a litri 15 pro capite pel personale di coperta e di camera e a litri 20 per quello di macchina.
[2]Nei climi tropicali tali quantitativi saranno rispettivamente portati a litri 22 e a litri 30.
[3]Dei quantitativi assegnati nei precedenti commi, 10 litri devono essere adibiti alla doccia.
[4]A ogni persona di equipaggio sono inoltre concessi settimanalmente 20 litri di acqua dolce per il lavaggio della biancheria personale.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
