Art. 66
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[1]Durante le soste per operazioni di commercio in porti del Mar Rosso, del Golfo Persico, del Golfo di Aden o di zone aventi clima analogo, le navi devono avere l'installazione della doppia tenda sul ponte di coperta, in corrispondenza degli alloggi dell'equipaggio, dei posti di ricreazione e dei posti fissi di lavoro situati immediatamente sotto coperta, e che non siano protetti da soprastrutture.
[2]Lo spazio interposto fra le due tende deve essere di metri 0,30 per navi lunghe fino a 100 metri e metri 0,40 per navi di maggiore lunghezza.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
