Art. 71
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[1]La nave deve essere provvista della quantita' di limoni occorrente per la distribuzione giornaliera all'equipaggio nonche' della quantita' di caffe' o di te' e di zucchero occorrente per la confezione della bibita da distribuire al personale di guardia in macchina e caldaie (15 grammi di polvere di caffe' o 10 grammi di te' e non meno di 25 grammi di zucchero pro capite) in sostituzione del rhum il cui uso predispone al colpo di calore.
[2]Ai fini della profilassi contro lo scorbuto deve essere assicurata la somministrazione di almeno un limone al giorno per persona e ove non fosse possibile la somministrazione del frutto allo stato naturale, e' obbligatoria la distribuzione a bordo di una equivalente quantita' di succo di limone preparato in bottiglia.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
