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[1]Ai fini dall'applicazione della presente legge alle navi di nuova costruzione, valgono le norme seguenti:

[2]1° I piani delle navi di nuova costruzione saranno sottoposti all'esame della Commissione centrale di cui all'art. 80 la quale formulera' proposte per la loro approvazione;

[3]2° La Commissione centrale potra' determinare quali deroghe alle prescrizioni della presente legge sia opportuno concedere per le navi di nuova costruzione di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate che siano giustificate da ragione di carattere tecnico.

[4]I provvedimenti proposti dalla Commissione centrale sono resi esecutivi dal Ministero delle comunicazioni.

[5]3° La Commissione locale, di cui all'art. 82, sedente nel porto nel quale ha luogo la costruzione della nave, quando la Commissione centrale non decida di procedervi direttamente a mezzo di propri delegati, eseguira' una visita a nave ultimata e prima che inizi il servizio per controllare, ai fini dell'osservanza della presente legge, se siano stati attuati i piani come approvati dal Ministero.

[6]Il Ministro puo' ordinare, ai fini di cui al precedente comma, che le Commissioni locali eseguano una o piu' visite anche durante l'allestimento.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art77 · fonte del testo