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[1]Nei porti di Genova, Livorno, Napoli, Cagliari, Palermo, Messina, Catania, Bari, Ancona, Venezia, Trieste, Fiume sono istituite « Commissioni locali per l'igiene degli equipaggi » composte dal Comandante del porto o da un ufficiale superiore da lui designato, che la presiede, dal medico di porto, da un ingegnere o perito del Registro italiano navale, da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento e da un rappresentante della Federazione nazionale fascista della gente del mare.

[2]Per gli adempimenti di cui alla lettera b) del successivo articolo 83 e per quelli previsti all'articolo 85 la Commissione si costituira' senza il rappresentante del Registro italiano navale.

[3]Per le navi adibite alla pesca, le Commissioni sono composte dal medico di porto, da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali della pesca e da un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori della pesca.

[4]Il Ministro per le comunicazioni ha facolta' di istituire le Commissioni anche in altri porti del Regno.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art82 · fonte del testo