Art. 84
[1]Le visite di cui al precedente articolo sono periodiche od occasionali.
[2]Le visite periodiche sono effettuate ogni sei mesi.
[3]Le visite occasionali sono disposte dall'Autorita' marittima, sempre che ne riconosca l'opportunita', o di propria iniziativa, o su richiesta di persona dell'equipaggio, o su richiesta dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali degli armatori o della gente di mare.
[4]Delle visite eseguite e' formato un processo verbale da redigersi su apposito modello stabilito dal Ministero delle comunicazioni.
[5]Copia del verbale, vistato dalla Capitaneria, e' notificato al comandante della nave; per le navi di nuova costruzione, al proprietario. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271
3Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Testo vigente dal 24 agosto 1999
