Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali
Art. 83
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[1]Spetta alle Commissioni locali di cui all'articolo precedente:
- a)assolvere ai compiti indicati agli articoli 77, 78 e 79;
- b)eseguire visite sulle navi per vigilare sia sul funzionamento delle sistemazioni e dei servizi in applicazione della presente legge che sul rispetto dei principi generali igienico-sanitari per quanto attiene all'equipaggio.
[2]Gli adempimenti prescritti dalle Commissioni locali sono resi esecutivi dal comandante del porto.
Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999
