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[1]Spetta alle Commissioni locali di cui all'articolo precedente:

  • a)assolvere ai compiti indicati agli articoli 77, 78 e 79;
  • b)eseguire visite sulle navi per vigilare sia sul funzionamento delle sistemazioni e dei servizi in applicazione della presente legge che sul rispetto dei principi generali igienico-sanitari per quanto attiene all'equipaggio.

[2]Gli adempimenti prescritti dalle Commissioni locali sono resi esecutivi dal comandante del porto.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art83 · fonte del testo